Netta inversione di tendenza della Cassazione in materia di diseredazione meramente negativa, e cioè con riferimento alla clausola testamentaria con la quale il de cuius intende escludere dalla propria successione uno o più eredi legittimi non legittimari, senza che la stessa sia accompagnata da disposizioni attributive a favore di altri soggetti. La sentenza n. 8352/2012, sulla spinta dell’opinione dottrinale da sempre favorevole all’ammissibilità di tale clausola, l’ha giudicata valida, ritenendo così di doversi discostare dal precedente orientamento del Supremo Collegio sul punto (Cass. 20 giugno 1967 n. 1458 in Foro it., 1967, I, 574 e in Giust. civ., 1967, I, 2032; Cass. 8 giugno 1994 n. 5895 in Riv. not., 1995, 342 e in Giur. it., 1995, I, 1564). La fattispecie sulla quale è stata emessa la pronuncia segnalata riguardava una clausola testamentaria nella quale il de cuius aveva escluso dalla propria successione due cugini, senza che nel testamento olografo fossero inserite altre disposizioni. La questione decisa, quindi, riguardava la diseredazione di soggetti a favore dei quali si sarebbe aperta – in assenza di testamento – la successione ab intestato. La Corte pertanto non si è pronunciata in relazione alla successione necessaria, per la quale resta fermo il giudizio sostanzialmente negativo della clausola diseredativa di un legittimario (per alcuni in termini di nullità, per altri in termini di sola riducibilità).