In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dall'art. 747 c.p.c. e segg., non rendono il bene dell'erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali ben potranno pertanto sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, ove l'erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio.