Il soggetto affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) ha diritto a dettare il proprio testamento attraverso lo strumento denominato comunicatore oculare, e con l’ausilio del proprio amministratore di sostegno. Altrimenti, la perdita della facoltà di testare a causa della propria malattia si tradurrebbe in una discriminazione basata sulla disabilità. A favore di un uomo, affetto da SLA, è stata nominata la propria sorella quale amministratrice di sostegno. In tale occasione è stato sentito dal giudice, presso la sua abitazione, attraverso un comunicatore oculare. Detto individuo è incapace a sottoscrivere le sue volontà, pur potendole manifestare, a causa dell’impossibilità di poter utilizzare gli arti. Il Giudice Tutelare ha quindi riconosciuto che il paziente “gode del diritto a comunicare le sue volontà ed ha anche diritto a che le stesse siano rese effettive”. Infatti, se l’individuo affetto da SLA vuole fare testamento, impedirgli di farlo a causa della malattia si tradurrebbe in una discriminazione. Di conseguenza occorre apprestare, in favore del paziente, meccanismi di “sostituzione” giuridica mediante i quali il rappresentante raccolga la volontà dell’individuo e la renda efficace nell’ordinamento, firmando gli atti in nome e per conto del rappresentato, nel rispetto di quanto raccolto.