La possibilità di annullamento del testamento pubblico che non riporti l’indicazione dell’orario di sottoscrizione dello stesso, è motivata dal fatto che l’indicazione dell’ora costituisce, ex art. 603 terzo comma c.c, condictio sine qua non ai fini della sussistenza del testamento pubblico. Sarà pertanto onere della parte che solleva l'eccezione di annullamento, dimostrare la rilevanza dell’ora della sottoscrizione, ai fini della validità della disposizione testamentaria, non essendo sufficiente, invocare la carenza del requisito sic et simpliciter. Invero, la mancata indicazione, nell’atto di ultima volontà, del suddetto requisito, non può comportare di per sé l’ invalidità dello stesso, in quanto, tale vizio di forma, non incide in maniera alcuna sulla volontà del testatore e sulle proprie disposizioni patrimoniali.