Una scrittura privata, per essere considerata un testamento olografo, deve contenere la chiara volontà del testatore di disporre dei suoi beni per il tempo successivo alla morte. Non deve, quindi, ridursi ad un semplice progetto teso ad realizzare una sistemazione dei propri beni, ma deve essere evidente la chiara volontà attributiva del testatore indipendentemente dalle forme linguistiche utilizzate. ll soggetto che intende disporre dei suoi beni per il tempo successivo alla sua morte può farlo con testamento. Si distinguono diverse forme testamentarie:pubblico, olografo e segreto secondo le necessità e le volontà del testatore. Il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto dal testatore e non deve per forza contenere formule sacramentali, ad una semplicità redazionale si contrappone la possibilità che lo stesso sia facilmente alterato, distrutto, smarrito. Non vi sono norme che impongono un linguaggio piuttosto che un altro,che richiedono formule sacramentali piuttosto che altre, ma alla base vi deve essere una interpretazione accurata delle volontà del soggetto testatore, non finalizzate alla determinazione di uno sterile progetto, ma all’attribuzione dei beni per il tempo successivo alla propria morte.