Tizio dispone per testamento, ai sensi dell’ art. 551 cod. civ., un legato comprensivo di beni immobili in favore del legittimario Caio. Quest’ultimo, se intende conseguire la legittima, deve rinunciare al lascito in forma scritta ex art. 1350, n. 5, cod. civ. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con sentenza depositata il 29 marzo 2011, che dirime un contrasto giurisprudenziale confermando l’orientamento più risalente. Secondo i Giudici di legittimità, l’art. 551 cod. civ. (a norma del quale “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile“) impone una espressa rinuncia al legato, se il legittimario vuole acquisire la quota che gli spetta. Pertanto, nel caso di specie ha errato il Giudice di merito laddove ha escluso che il legato in sostituzione di legittima si acquisisce ope legis e, pertanto, non è necessaria la forma scritta della rinuncia al lascito poichè riguarda beni immobili. La Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicabile, nel caso di specie, la tesi secondo cui il legatario che desidera rinunciare al lascito si priva di un diritto già compreso nel suo patrimonio; pertanto, è necessario che la rinuncia sia fatta in forma scritta. Dall’interpretazione dei due commi dell’art. 551 cod. civ. si deduce, infatti, che la mancata rinuncia al legato in sostituzione di legittima impedisce di chiedere sia la legittima, sia un supplemento di quest’ultima nell’ipotesi in cui il valore del legato sia inferiore alla stessa (ad eccezione dell’ipotesi in cui il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento). L’orientamento giurisprudenziale contrario, secondo cui l’acquisizione ope legis della legittima determinerebbe un effetto discriminatorio tra il chiamato all’eredità e il legittimario cui sia stato attribuito un legato in sostituzione di legittima, non è corretto perchè i due soggetti hanno una diversa condizione giuridica (il secondo è da considerarsi un legatario almeno finchè non manifesta la volontà di conseguire la quota di legittima). Per i motivi suindicati, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Roma, 29 marzo 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA