La Corte di Cassazione Sez. VI con Ordinanza n. 32770/18 ha fatto chiarezza in ordine ai dubbi interpretativi circa i diversi modi possibili di interpretare i comportamenti dei discendenti del defunto come un' accettazione tacita di eredità. Più precisamente, si è occupata dei rilievi giuridici e dei conseguenti effetti successori che derivano dall'esecuzione di voltura catastale di un immobile appartenuto al defunto. Ebbene, nel citato provvedimento la Corte di Cassazione si è espressa come segue: “la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo....l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di un altro, sicchè non ricorre ove l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius”.