Non può configurarsi ingratitudine da parte della figlia che, acquistato un immobile con il denaro donato dai genitori, accolti nell'abitazione, inviti il padre a lasciare la casa nel momento in cui la convivenza è divenuta intollerabile. Non ricorre, pertanto, l'ingiuria grave richiesta, dall'articolo 801 del Codice civile, quale presupposto per la revoca della donazione. La Cassazione respinge così il ricorso di un uomo per la revoca di donazione per la presunta ingiuria grave subita dalla figlia.