Le donazioni che hanno ad oggetto un immobile non rientrano tra i doni per i quali è esperibile l’azione di restituzione ai sensi dell’art. 80 Codice Civile. Innanzitutto i doni di cui alla disposizione in commento devono considerarsi liberalità d’uso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 770, II comma, per cui non può certo dirsi che sia costume giungere tra nubendi a porre in essere una siffatta liberalità quando tali doni consistono in beni immobili. Altro motivo: il legislatore ha volutamente utilizzato il termine “dono” proprio per identificare una ben determinata categoria di regali. Inoltre se la disposizione in commento si estendesse anche alle donazioni immobiliari, in essa dovrebbe essere specificato espressamente la volontà di derogare alla regola generale della forma scritta ad substantiam richiesta per le donazioni di immobili.