Non è revocabile per sopravvenienza di figli l’atto di donazione se il donante adotta una persona maggiore di età.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 6761 del 04 maggio 2012
Avv. Daniela Alviani
di Piano di Sorrento, NA
Letto 635 volte dal 01/08/2012
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all’esigenza di consentire al donante di valutare l’opportunità dell’attribuzione già disposta, a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che da tale evento derivano e che, in precedenza, non erano previsti né prevedibili. Ai fini della suddetta revocabilità non sussistono, nel caso di adozione di maggiori di età, le ragioni che giustificano l’attribuzione al donante del diritto potestativo per sopravvenienza di figli legittimi, naturali o adottivi per effetto di adozione speciale, ovvero per l’ignoranza dell’esistenza di figli o discendenti legittimi o naturali.
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Avv. Luca Basilio Bucca
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