Eredità e debiti tributari
Cassazione, ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 21101
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 2635 volte dal 14/11/2010
I soggetti “chiamati” ad accettare l’eredità non rispondono dei debiti tributari del defunto. Tale obbligo sorge solamente quando il "chiamato" accetta l'eredità (in modo espresso oppure in modo tacito per facta concludentia). Solo al momento dell'accettazione, infatti, si acquista la qualità di "erede", sia in relazione ai crediti che ai debiti. In proposito la Cassazione ha precisato che “grava sull’amministraz
I soggetti “chiamati” ad accettare l’eredità non rispondono dei debiti tributari del defunto.
Tale obbligo sorge solamente quando il "chiamato" accetta l'eredità (in modo espresso oppure in modo tacito per facta concludentia).
Solo al momento dell'accettazione, infatti, si acquista la qualità di "erede", sia in relazione ai crediti che ai debiti.
In proposito la Cassazione ha precisato che “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (Cassazione, ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 21101).
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