Donazione o negozio fiduciario – la mancanza della volontà di donare suggerisce la seconda soluzione
Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza del 27 agosto 2012, n. 14654
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Un uomo agisce in giudizio per far valere la nullità della cessione di alcuni titoli di credito, effettuata dalla madre deceduta, a favore della cognata, asserendo che tale operazione integri una donazione, e che tale donazione sia nulla per difetto di forma. La cognata, al contrario, ritiene di aver ricevuto detti titoli in esecuzione di una disposizione fiduciaria. Il negozio fiduciario è il negozio con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, il pactum fiduciae è affidato al principio generale della libertà della forma. Di conseguenza, se non viene provato che la cessione dei titoli sia avvenuta con animus donandi della defunta madre, non è possibile parlare di donazione, ma di negozio fiduciario.
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