App. Roma, 08/09/2010 Cu.Au. c. Ga.Ca. SEPARAZIONE DEI CONIUGI Fedeltà coniugale Separazione (addebitabilità) L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non venga accertata la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza ormai meramente formale. Di talché, qualora il coniuge infedele non adduca alcuna prova diretta finalizzata all'individuazione di un'altra causa della crisi coniugale, diversa ed antecedente rispetto alla provata sua relazione affettiva con altra donna, apertamente instaurata in costanza di convivenza matrimoniale, sarà legittima la dichiarazione di addebito della separazione dei coniugi nei confronti di quest'ultimo, la cui condotta ha palesemente violato i doveri derivanti dal matrimonio ed, in particolar modo, i primari obblighi di fedeltà ed assistenza morale, come sanciti dall'art. 143 c.c. FONTI Massima redazionale, 2010