Nel caso pratico affrontato, la Corte di Cassazione Civile ha dichiarato l’esclusione del risarcimento del danno morale in favore della coniuge separata soltanto in via di fatto, considerato che non sono emersi i presupposti di legge per ritenere sostanzialmente viva la relazione e poter così ritenere che la perdita del congiunto possa aver generato nell'altro un dolore passibile di risarcimento..