La domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche se la sentenza di separazione è stata impugnata relativamente all’affidamento e alla casa coniugale. Sul capo della sentenza che riguarda la pronuncia di separazione personale, poiché non oggetto di appello, si forma il giudicato interno. Ne consegue che può essere legittimamente avanzata la domanda di divorzio. Inoltre, ai fini dello scioglimento del vincolo, non rileva il fatto che si tratti di matrimonio celebrato con rito religioso, poiché non esiste nell’ordinamento italiano il diritto all’indissolubilità del matrimonio che vige nel diritto canonico.