Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che gli episodi di violenza subiti dal coniuge, dopo l'avvenuta separazione, rappresentano una valida motivazione per richiedere l'addebito della stessa. La decisione predetta si riferisce a un caso che vede protagonisti due coniugi che, in primo grado dal Tribunale di Cagliari, non si vedevano riconoscere le rispettive pretese di addebito. La Corte di Appello, in secondo grado, sosteneva che solo le ragioni della moglie erano fondate dal momento che l'episodio di violenza dalla stessa subito, seppur avvenuto a seguito della separazione, rappresentava un palese indizio della personalità del coniuge. Sussistevano quindi gli elementi necessari per richiedere l'addebito della separazione nei confronti del coniuge violento. La Corte di Cassazione con sentenza n. 8928/2012 accoglieva e confermava la siffatta tesi sostenendo che ogni qual volta è possibile dimostrare un episodio di violenza successivo alla separazione, il Giudice può considerare vere anche le denunce di precedenti comportamenti analoghi avvenuti prima della stessa. Gli Ermellini, con la predetta sentenza, hanno precisato che "a fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente è stata accolta la domanda di addebito proposta dalla F. , venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento"