E’ sanzionabile ex art. 709 ter c.p.c. il trasferimento della residenza operato dal coniuge col locatario del figlio minore in affidamento condiviso: il suddetto provvedimento non è impugnabile con ricorso in Cassazione. In sede di divorzio, il provvedimento presidenziale, avente natura cautelare, adottato in ordine all'affidamento dei figli, insieme a tutti quelli successivi eventualmente pronunciati nel corso di siffatto procedimento, rappresenta l'unica disciplina regolatrice del regime di affidamento. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in sede di reclamo al provvedimento ex art. 709 ter c.p.c., promosso contestualmente al ricorso per divorzio, dal momento che, in presenza di un provvedimento presidenziale concernente l'affidamento dei figli, occorre far riferimento solo a questo atto, onde evitare un'eventuale coesistenza di due diversi regimi di affidamento in relazione al medesimo arco temporale. Edita in Famiglia, persone e successioni n. 12/2010 p. 803