Reato di abbandono del tetto coniugale: non basta il mero allontanamento da casa.
Cassazione Penale Sez. VI, 2 Aprile, 2012- nr. 12310
Avv. Vincenzo Miglio
di Milano, MI
Letto 532 volte dal 05/12/2012
Con l'annotata sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il reato di cui all'art. 570 del codice penale, che punisce l'abbandono del domicilio domestico, non è integrato dalla semplice condotta dell'allontanamento dall'abitazione coniugale, in quanto la qualità di coniuge non avendo natura permanente, può essere modificata dalla volontà di rompere o sospendere il contratto matrimoniale con la separazione. Gli obblighi derivanti dal consorzio familiare, tra cui quello della coabitazione, possono essere pertanto sospesi o interrotti, avendo rilevanza soltanto dal punto di vista etico e sociale, ma non sotto l'aspetto penale, qualora l'allontanamento sia avvenuto senza giusta causa. Compito del giudicante sarà dunque individuare l'elemento soggettivo del reato avendo come riferimento le vicende della convivenza matrimoniale e non semplicemente l'accertamento del solo fatto storico dell'allontanamento.
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