Con l'annotata sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il reato di cui all'art. 570 del codice penale, che punisce l'abbandono del domicilio domestico, non è integrato dalla semplice condotta dell'allontanamento dall'abitazione coniugale, in quanto la qualità di coniuge non avendo natura permanente, può essere modificata dalla volontà di rompere o sospendere il contratto matrimoniale con la separazione. Gli obblighi derivanti dal consorzio familiare, tra cui quello della coabitazione, possono essere pertanto sospesi o interrotti, avendo rilevanza soltanto dal punto di vista etico e sociale, ma non sotto l'aspetto penale, qualora l'allontanamento sia avvenuto senza giusta causa. Compito del giudicante sarà dunque individuare l'elemento soggettivo del reato avendo come riferimento le vicende della convivenza matrimoniale e non semplicemente l'accertamento del solo fatto storico dell'allontanamento.