Nel giudizio di separazione la pronuncia di addebito può coesistere con la condanna al risarcimento del danno.
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Corte di Cassazione, Sez. Civ. I, n. 8862/12.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 875 volte dal 12/06/2012
Con la Sentenza del 1 Giugno 2012, n. 8862, la Sezione Civile I della Corte di Cassazione ha confermato l'assestamento di una tendenza della Giurisprudenza a considerare applicabile anche nei rapporti tra i coniugi e con la prole i caratteri distintivi della responsabilità civile. E' chiaro che gli ambiti della suddetta responsabilità si ampliano ancora di più per inglobare peculiari fattispecie giuridiche relative ai rapporti tra coniugi.
Con la Sentenza del 1 Giugno 2012, n. 8862, la Sezione Civile I della Corte di Cassazione ha confermato l'assestamento di una tendenza della Giurisprudenza a considerare applicabile anche nei rapporti tra i coniugi e con la prole i caratteri distintivi della responsabilità civile. E' chiaro che gli ambiti della suddetta responsabilità si ampliano ancora di più per inglobare peculiari fattispecie giuridiche relative ai rapporti tra coniugi.
- Leggi la sentenza -
Con la sentenza del 1 giugno 2012, n. 8862, la Sezione Civile I della Corte di Cassazione ha confermato l'assestamento di una tendenza della giurisprudenza a considerare applicabile anche nei rapporti tra i coniugi e con la prole i caratteri distintivi della responsabilità civile. In questo modo gli ambiti della suddetta responsabilità si ampliano ancora di più per inglobare peculiari fattispecie giuridiche relative ai rapporti tra coniugi. Il caso di specie sottoposto alla Corte aveva ad oggetto l'impugnazione della sentenza d'appello con cui l'organo giudicante aveva ritenuto di non riconoscere, in sede di separazione, alla moglie né l'assegno di mantenimento per sé (riconosciuto, invece, alla prole), né il diritto al risarcimento del danno. Quest'ultimo era preteso dalla ricorrente avendo il marito deciso di abbandonare la famiglia per iniziare una convivenza more uxorio con un'altra donna. La Corte d'Appello giudicante non aveva accolto la pretesa della donna ritenendo che la condotta tenuta dall'uomo non fosse lesiva di diritti sostanziali seppure deprecabile avendo comportato il disgregamento del nucleo familiare. La Corte aveva ritenuto, infatti, che la sanzione per questo comportamento fosse già stata inflitta con l'addebito della separazione. A suo dire la richiesta di risarcimento "contrasterebbe con il diritto del coniuge alle proprie scelte personali" e con "il desiderio di libertà e felicità". La Sezione Civile I della Suprema Corte ha sovvertito il verdetto d'appello accogliendo il ricorso sulla considerazione che il risarcimento dei danni non patrimoniali sussiste anche nel caso di specie in quanto la condotta del marito ha violato diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione "incidendo su beni essenziali della vita". I diritti lesi sono quelli alla salute psico-fisica, ai rapporti relazionali e alla privacy. La Sezione Civile I ha sancito che proprio la condizione di coniuge e la violazione dei doveri originati dal matrimonio giustifica da un lato l'addebito della separazione e dall'altro la condanna al risarcimento dei danni in quanto il comportamento doloso o colposo del marito ha inciso su beni essenziali della vita producendo un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
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