Modifica delle condizioni di separazione o divorzio – Decisione del giudice – Esecutorietà Immediata – Sussiste – Contra: Cass. Civ. 9373/2011
Cass. Civ., sez. III , sentenza 20 marzo 2012, n. 4376 (Pres. Filadoro – Rel. Frasca)
Avv. Alessandro Pedone
di Bergamo, BG
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Modifica delle condizioni di separazione o divorzio – Decisione del giudice – Esecutorietà Immediata – Sussiste – Contra: Cass. Civ. 9373/2011 Cass. Civ., sez. III , sentenza 20 marzo 2012, n. 4376 (Pres. Filadoro – Rel. Frasca) Benché la questione sia ampiamente dibattuta in dottrina e su essa si registrano orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, è da ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla I sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 9373/2011, il regime del provvedimento di definizione del procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. sia quello dell'immediata esecutività delle statuizioni in esso contenute, in perfetta sintonia con quello generale dell'immediata esecutività delle pronunce di primo grado (che si applica anche alle statuizioni condannatorie accessorie a pronuncia costitutiva, qual è quella di modificazione delle condizioni della separazione, dato che Cass. sez. un. n. 4059 del 2010 ha assegnato alla sua statuizione sull'efficacia delle condanne accessorie alla pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. carattere limitato alla particolare fattispecie di cui a tale norma: si vedano in termini Cass. (ord.) n. 21849 del 2010; Cass. n. 16737 del 2011; Cass. n. 24447 del 2011). Le conclusioni raggiunte si giustificano (come non ha mancato di rilevare una dottrina) sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione pronunciata all'esito di un procedimento contenzioso, sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione consensuale, atteso che l'art. 710 c.p.c. prevede una disciplina unica per l'uno e per l'altro caso e considerato che se, nel secondo caso, le modificazioni vengano rese sull'accordo delle parti, l'esecutività del provvedimento definitivo (da spendere se poi taluno dei coniugi non voglia osservarle) si giustifica a maggior ragione per il carattere lato sensu negoziale del provvedimento, mentre, se vengano rese a seguito di lite, viene meno qualsiasi rilievo della pregressa separazione consensuale. Modifica delle condizioni di separazione o divorzio – Decisione del giudice – Esecutorietà – Art. 741 c.p.c. - Applicabilità – Sussiste Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9373 (Pres. Macioce, rel. Dogliotti) I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e di divorzio), non sono immediatamente esecutivi
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