L'attitudine del coniuge al lavoro, in ambito di assegno di mantenimento a seguito di separazione, assume rilievo solo se è pervenuta un'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa retribuita. Pertanto, il partner onerato dall'assegno potrà eccepire la capacità lavorativa dell'altro, beneficiario, soltanto se è subentrata concretamente una possibilità di lavoro che va provata .