Trib. Milano Sez. IX Ordinanza, 29/10/2013 MATRIMONIO E DIVORZIO Divorzio (assegno di mantenimento dei figli) PROCEDIMENTO CIVILE Conciliazione La previsione, da parte della legge n. 98 del 2013, di parziale riforma del testo del D.Lgs. n. 28 del 2010, della possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione (cosiddetta mediazione ex officio), è applicabile anche ai procedimenti pendenti. Il fascio applicativo della disciplina in esame, inoltre, prescinde dalla natura della controversia, e, dunque, dall'elenco delle materie sottoposte alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo-bis, del citato D.Lgs. n. 28 del 2010, e, per l'effetto, può ricadere anche su un controversia avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. La mediazione, pertanto, può essere esperita anche nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Giudice di primo grado, adito per l'opposizione al precetto notificato dall'un coniuge all'altro per il pagamento delle somme da questi dovute a titolo di mantenimento della prole successivamente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. FONTI Massima redazionale, 2013