LA RESIDENZA ABITUALE DELL'ATTORE COME TITOLO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA MATRIMONIALE, IN BASE AL REG. CE N. 2201/2003 commento di Cristina Campiglio Giurisdizione civile - Reg. CE n. 2201/2003 - Competenza in merito a questioni in tema di separazione dei coniugi - Giurisdizione del giudice delle Stato membro dell'Unione in cui l'attore sia cittadino ed in cui risieda abitualmente da più di sei mesi - Sussistenza (reg. CE n. 2201/2003, art. 3) (a) Giurisdizione civile - Reg. CE n. 2201/2003 - Nozione di residenza abituale del coniuge - Contenuto (reg. CE n. 2201/2003, art. 3) (b) (a) Ai sensi del reg. CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, competente a decidere sulle questioni inerenti la separazione dei coniugi è (anche) il giudice dello Stato membro dell'Unione europea di cui l'attore sia cittadino e in cui abbia la residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda [art. 3, comma 1°, lett. a)]. (b) La nozione di residenza abituale del coniuge, di cui al reg. CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, fa riferimento non alla residenza formale o anagrafica ma al luogo del concreto e continuativo svolgimento dalla vita personale ed eventualmente lavorativa; nessuna rilevanza gioca al riguardo il fatto che saltuariamente, e anche per un periodo continuativo, il coniuge abbia trascorso periodi presso la residenza all'estero dell'altro coniuge, ivi ricevendo anche corrispondenza e svolgendo attività di studio. Cassazione civile Sentenza, Sez. Un., 15/06/2010, n. 15328 La nuova giurisprudenza civile commentata n. 11/2010