La prova del tradimento può essere fornita da sms
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Corte Suprema di Cassazione, sentenza 6 marzo 2017, n.5510
Cosituisce motivo di addebito nella separazione giudiziale la prova del tradimento risultante da sms.Nella fattispecie in esame, a seguito della scoperta dei messaggi amorosi dell’amante del marito non si è affatto aggravata una crisi già in essere ma si è posta come causa della crisi, essendo avvenuta successivamente alla riconciliazione tra i coniugi con indagine sulla intollerabilità coniugale
Cosituisce motivo di addebito nella separazione giudiziale la prova del tradimento risultante da sms.Nella fattispecie in esame, a seguito della scoperta dei messaggi amorosi dell’amante del marito non si è affatto aggravata una crisi già in essere ma si è posta come causa della crisi, essendo avvenuta successivamente alla riconciliazione tra i coniugi con indagine sulla intollerabilità coniugale
- Leggi la sentenza -
La Cassazione con sentenza n. 5510 del 6 marzo 2017 ha sancito che la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione), ove esista un interesse di una parte all'operatività della pronuncia, con i conseguenti provvedimenti patrimoniali. L 'obbligo di corresponsione dell'assegno di separazione trova infatti il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Inoltre, si conferma il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla sua addebitabilità - che è riservata al giudice del merito e, se sorretta da congrua e coerente motivazione, non è censurabile in sede di legittimità - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, ma deve derivare dallavalutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal complesso delle emergenze processuali; con la conseguenza che la violazione del dovere di fedeltà non legittima, di per sé, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma deve porsi in relazione causale con la rottura dell’unione matrimoniale. Il che è proprio quanto si è verificato, secondo i Giudici di merito, nella fattispecie in esame, nella quale la scoperta dei messaggi amorosi dell’amante del marito non ha affatto aggravato una crisi già in essere, ma si è posta come causa della crisi, essendo avvenuta successivamente alla riconciliazione tra i coniugi, avvenuta nel 2002.La Corte ha giustificato l'addebito per la violazione dell'obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre 2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare di C..Con riguardo alle statuizioni economiche, la Corte ha ritenuto giustificate l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno in favore della V. e dei figli, in considerazione dell'elevato tenore di vita dei coniugi durante la vita matrimoniale e della sproporzione reddituale tra le parti, anche tenendo conto della capacità lavorativa della stessa V., non tale comunque da giustificare un incremento dei contributi economici a carico del marito; ha compensato le spese del grado di giudizio.
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