La mancanza di intesa sessuale rende legittimo l'abbandono del tetto coniugale, in quanto debitamente comprovata, e non costituisce violazione dell'obbligo matrimoniale. Di conseguenza non può essere motivo di addebito della separazione. (Caso in cui il marito chiedeva pronunciarsi l'addebito per la moglie ed escludersi l'assegno a favore di questa o, in subordine, ridursi notevolmente il suo importo a causa dell'abbandono della casa famigliare effettuato dalla moglie, la quale lamentava la mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale "serena e appagante".)