La Corte di Cassazione, seguendo una nuova impostazione derivante dall’evoluzione giurisprudenziale in materia, con la sentenza n. 8862 del 01 giugno 2012 ha statuito che possono sicuramente coesistere la pronuncia di addebito ed il risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri e le finalità radicalmente differenti Secondo i giudici della Suprema Corte a rilevare è proprio la qualità di coniuge e la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, dall’altro, si configura come comportamento che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Infatti la responsabilità tra coniugi non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di fedeltà di un coniuge può dare diritto all'altro ad equo risarcimento del danno, considerate le incidenze di tale comportamento sulla salute, la privacy e la reputazione dell'altra parte.