Infedeltà coniugale si può provare anche con testimonianza indiretta Cassazione civile , sez. I, sentenza 06.11.2012 n° 19114
Cassazione civile , sez. I, sentenza 06.11.2012 n° 19114
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 603 volte dal 23/11/2012
Nell’addebitare la separazione, il giudice può tener conto anche delle testimonianze de relato, aventi ad oggetto la narrazione di fatti non appresi direttamente dal teste, ma a lui riferiti, non sussistendo violazione dei principi che regolano la prova e la sua valutazione in base ai principi stabiliti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. (Nel caso di specie, i giudici del Tribunale e della Corte d’Appello ponevano a fondamento della propria decisione, circa l’addebito della separazione, le dichiarazioni dei testi a conoscenza del fatto che il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di tipo omosessuale e che questa era stata la causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, decisioni confermate dalla Cassazione.)
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 17 ottobre – 6 novembre 2012, n. 19114
(Presidente Fioretti – Relatore Giancola)
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 437 del 12.01-10.02.2007 il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione personale dei coniugi F. N. e M.M. Z. (ricorrente), addebitandola al primo in ragione della violazione degli obblighi di fedeltà e assistenza, affidava alla madre l'ultima dei tre figli della coppia, assegnava alla Z. la casa coniugale ed imponeva al marito di corrispondere alla moglie l'assegno di € 250,00 mensili aggiornabili, per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza dell'11.06-19.09.2007 la Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravarne proposto dal N. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che alla luce delle univoche emergenze probatorie andava condiviso il giudizio formulato dal Tribunale in ordine all'addebitabilità al N. dell'intervenuta separazione dei coniugi, essendo emerso che il fallimento del rapporto matrimoniale era stato determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dallo stesso posti in essere, ai quali andava senz'altro attribuita efficacia causale determinante della intollerabilità della convivenza, atteso che la Z., in seguito alle scelte operate dal marito, non aveva legittimamente ritenuto possibile che il rapporto coniugale proseguisse; osservava in particolare la Corte che in base alle deposizioni rese dalle testi Z. F. e Z. P. dovevano ritenersi provate le circostanze addotte dalla Z. M. M. a sostegno della comanda di separazione con addebito al marito, ed in particolare che quest'ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di natura omosessuale.
Avverso questa sentenza, notificata il 17.O1.2008, il N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 17.03.2008 alla Z., che non ha resistito con controricorso ma depositato procura speciale di nomina dei difensori.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso ed in relazione alla statuizione di addebito a lui della separazione personale dalla moglie, il N. denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione."
Formula conclusivamente il seguente quesito “Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione dei principi di diritto che regolano la prova, con particolare riferimento al valore probatorio dei testimoni de relato in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. e di altre disposizioni di legge relative all'obbligo di motivazione della sentenza, valutandone la congruenza con i predetti principi di diritto, al fine di ottenere il raggiungimento della certezza necessaria alla decisione”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 “bis” cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità il motivo involgente un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ. deve essere risolutivo del punto della controversia e non può consistere, come nella specie, nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità.
Inoltre non risultano essere stati riassunti in specifica sintesi i fatti controversi m relazione ai quali la motivazione si assume viziata.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del N., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il N. a rimborsare alla Z. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.300,00, quale compenso di difesa, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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