Nell’addebitare la separazione, il giudice può tener conto anche delle testimonianze de relato, aventi ad oggetto la narrazione di fatti non appresi direttamente dal teste, ma a lui riferiti, non sussistendo violazione dei principi che regolano la prova e la sua valutazione in base ai principi stabiliti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. (Nel caso di specie, i giudici del Tribunale e della Corte d’Appello ponevano a fondamento della propria decisione, circa l’addebito della separazione, le dichiarazioni dei testi a conoscenza del fatto che il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di tipo omosessuale e che questa era stata la causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, decisioni confermate dalla Cassazione.)