La Cassazione si pronuncia sul dies a quo del termine per la richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stigmatizzando il principio, evincibile anche dalla lettura della norma, secondo il quale il triennio decorre dalla manifestazione della volontà dei coniugi di separarsi, non rilevando se la pronuncia giudiziale sia intervenuta successivamente all'estinzione di un primo procedimento di separazione.