La Cassazione con l'ordinanza de qua si è espressa molto chiaramente: niente addebito della separazione a quel coniuge che si trova costretto ad abbandonare la casa coniugale a causa dei continui dissidi con la suocera convivente. La sanzione dell'addebito, afferma la Cassazione, nella fattispecie è da escludere poichè non ci sono state violenze o tradimenti che giustificano l'allontanamento. Il quesito di diritto sottoposto alla Corte di Cassazione chiedeva se per giusta causa che giustifichi l'allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione dovesse intendersi necessariamente il comportamento illegittimo dell'altro coniuge ovvero bastasse l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.- Orbene, la Corte ha enunciato il principio secondo cui l'allontanamento dalla residenza familiare attuato senza il consenso dell'altro coniuge di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e comporta di conseguenza l'addebito della separazione (in quanto rende impossibile la coabitazione); tuttavia, tale violazione non sussiste allorquando l'allontanamento risulta giustificato da una "giusta causa" la quale è da ravvisare, prosegue la Corte, anche in quelle ipotesi in cui in ambito familiare si registrano frequenti litigi con la suocera convivente.-