Il coniuge pubblicamente tradito dal partner può chiedere il risarcimento del danno subito anche se in sede di separazione non è stato deciso nulla sull’addebito. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del Cc, senza che la mancanza di di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.