Facebook: le informazioni condivise sul profilo personale sono utilizzabili come fonti di prova documentale nel giudizio di separazione?
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 13.06.2013
Avv. Gabriele Vuolo
di Salerno, SA
Letto 385 volte dal 29/07/2015
Secondo i giudici campani, a prescindere dal livello di privacy preselezionato dall'utente, i contenuti condivisi sul social network (situazione sentimentale) non sarebbero assistiti dalla stessa segretezza che caratterizza le informazioni contenute nei messaggi scambiati attraverso i servizi di messaggistica istantanea o chat, che notoriamente costituiscono vera e propria corrispondenza privata.
Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network "Facebook" sono utilizzabili come prove documentali nei giudizi di separazione. Infatti, a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi.
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