Per l’istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell’avvocato. Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 7 dicembre 2011, n. 26365. E’ stata respinta, quindi, la tesi in base alla quale la difesa di un legale non sarebbe necessaria in quanto la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.