L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere posto in essere atti di minaccia al fine di costringere C. M., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale per entrambi, a riprendere la relazione stessa. Inoltre con successivi atti minatori aveva tentato di indurre la persona offesa a consegnargli la figlia minore C. che egli sosteneva essere sua figlia naturale. La Corte ha escluso la sussistenza della scriminante dell'atteggiamento psicologico dell'agente il quale erroneamente aveva la certezza di esercitare un proprio diritto.