Il giudice puó aumentare l’assegno di mantenimento della figlia considerate le aumentate esigenze di vita, laddove la madre sia disoccupata ed abbia fornito prova di aver cercato invano nuovo lavoro. La madre puó fornire la prova di non aver percepito redditi, essendo comunque necessario produrre dele dichiarazione fiscali. attraverso l’esame delle dichiarazioni dei redditi, escludendo ogni colpa dell’ A. in ordine alla ricerca di un lavoro. Va osservato al riguardo che dagli atti non emerge che nei precedenti gradi di giudizio siano state discusse le questioni della durata del matrimonio e dei conti correnti della ricorrente, che invece sono state poste a sostegno del ricorso in esame; ne consegue che il motivo è, in parte qua, altresì inammissibile.