Affido del minore al padre se la madre induce a mentire
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Cassazione, ordinanza 3028/2020
Va affidata al padre la figlia minore che viene indotta dalla madre a mentire e a farle sostenere che la stessa si rifiutava di andare a vivere con il papà perché questi le avrebbe mosso delle minacce. Per la Cassazione, come esposto nell'ordinanza 3028/2020 però hanno rilievo anche le conclusioni della Ctu da cui è emerso il perfetto inserimento della minore nel contesto familiare paterno, valutazione positiva che, al contrario, non è stata espressa nei confronti della famiglia materna, visto che la stessa, quando aveva la bambina, la affidava a estranei
Va affidata al padre la figlia minore che viene indotta dalla madre a mentire e a farle sostenere che la stessa si rifiutava di andare a vivere con il papà perché questi le avrebbe mosso delle minacce. Per la Cassazione, come esposto nell'ordinanza 3028/2020 però hanno rilievo anche le conclusioni della Ctu da cui è emerso il perfetto inserimento della minore nel contesto familiare paterno, valutazione positiva che, al contrario, non è stata espressa nei confronti della famiglia materna, visto che la stessa, quando aveva la bambina, la affidava a estranei
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Va affidata al padre la figlia minore che viene indotta dalla madre a mentire e a farle sostenere che la stessa si rifiutava di andare a vivere con il papà perché questi le avrebbe mosso delle minacce. Per la Cassazione, come esposto nell'ordinanza 3028/2020 però hanno rilievo anche le conclusioni della Ctu da cui è emerso il perfetto inserimento della minore nel contesto familiare paterno, valutazione positiva che, al contrario, non è stata espressa nei confronti della famiglia materna, visto che la stessa, quando aveva la bambina, la affidava a estranei.La Corte territoriale ha infatti tenuto conto dell'accurato e approfondito esame delle dinamiche familiari di cui è stata protagonista la minore, sottoposta a ripetute consulenze tecniche, ascolti e, su richiesta della ricorrente, a ripetuti esami delle registrazioni audio. Da tutto il materiale raccolto è emerso che la tesi della madre, secondo la quale la minore rifiutava di andare a vivere con il padre per minacce che questi le avrebbe mosso, deve considerarsi smentita. La minore infatti è risultata attendibile nel momento in cui ha dichiarato che in realtà è stata la madre a indurla a mentire.La decisione di affidare la minore al padre infine è stata presa, a prescindere dalle preferenze espresse dalla stessa, quanto piuttosto dal perfetto inserimento della figlia nella famiglia paterna e dalla relazione positiva con il papà. Conclusioni non altrettanto positive quelle a cui è giunto il CTU nell'esaminare il contesto familiare materno, visto che di fatto la bambina, quando si trovava presso la madre, veniva affidata perlopiù a estranei.Inammissibile anche il terzo motivo del ricorso con cui la madre denuncia l'assenza nel provvedimento giudiziale di determinazioni adeguate a salvaguardare il suo rapporto con la figlia.La madre non ha riprodotto nel motivo del ricorso i passaggi dettagliati e significativi da cui si è possibile evincere le ragioni della sua rimostranza.
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