Per la Corte d’appello di Roma – sentenza depositata lo scorso 21 settembre 2011 – non può essere considerata alla stregua di una causa di addebito di una separazione l’infedeltà di un coniuge che venga “accettata” dall’altro. Proprio il fatto dell’accettazione induce a ritenere – precisano i giudici di gravame - “che in realtà già era in atto tra coniugi una frattura dovuta a un logoramento del rapporto che rendeva sopportabile la circostanza di una relazione extraconiugale in corso di matrimonio”. In tema di separazione personale – conclude la Corte – “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale”.