Anche se entrambi i coniugi sono d’accordo, non possono decidere nel senso di affidare il figlio ad un solo genitore. Ciò tuttavia è contrario alla ratio della legge sull’affido condiviso. Dall’entrata in vigore della legge n. 54/2006 l’affidamento ad entrambi i genitori costituisce la regola, proprio per non privare il minore alla conservazione di un rapporto continuativo con il padre e con la madre. Il legislatore ha valutato come prioritario l’interesse del minore e pertanto l’art. 155 c.c. è derogabile solo quando la condivisione dell’affido risulta contraria al suo interesse. Sarà il giudice a valutare l’esistenza del pregiudizio per il figlio, ma deve trattarsi di casi di grave inidoneità educativa da parte di un genitore o di condotta di vita anomala e pericolosa per il bambino o ancora quando vi è un rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore.