La separazione personale dei coniugi costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ma non anche la separazione di fatto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della I. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della I. n. 94 del 2009, in assenza di matrimonio fittizio e del venir meno della maritalis affectio.