I.C.I., quanto può costare aver trascurato gli avvisi di accertamento
Cassazione Civile Sez. 6 Ordinanza n. 8293 del 29.04.2020
Avv. Michele Corbosiero
di roma
Letto 66 volte dal 10/05/2020
Soggetto passivo dell'ICI è il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile ma la mancanza di detta qualità deve essere fatta valere in opposizione all'avviso di accertamento. Non è dalla mancata opposizione che discende la qualità di soggetto passivo ma dalla mancata opposizione discende la non contestabilità, per motivi di merito della pretesa tributaria.
Due coniugi che intendevano separarsi avevano, tra altro, convenuto di donare ai loro figli un immobile di proprietà esclusiva del padre. L’accordo era stato recepito nel relativo ricorso e quindi omologato dal Tribunale competente, comprendendovi la citata donazione.
Successivamente, il Comune ove si trovava l’immobile aveva notificato al padre, per il tramite della società incaricata, una ingiunzione per il mancato pagamento di tre annualità della I.C.I.
Il padre ingiunto aveva impugnato l’ingiunzione di pagamento contestando di non essere il soggetto passivo dell’accertamento in quanto il bene oggetto di imposizione era stato donato, in sede di omologazione della separazione personale, ai figli ed aveva ottenuto l’accoglimento della propria domanda con annullamento dell’ingiunzione.
Stesse sorti aveva seguito il giudizio di appello, instaurato dalla società incaricata del servizio riscossioni, nell’ambito del quale la Commissione Territoriale Regionale aveva ritenuto come non potesse attribuirsi al padre donante la qualità di soggetto passivo della pretesa tributaria in quanto tale qualità deriva esclusivamente dalla effettiva titolarità di un diritto reale sull’immobile.
Il caso giunge dunque all’attenzione della Corte di Cassazione nel 2020 in seguito al ricorso presentato dalla società incaricata della riscossione, basato sul principio, sancito dall’articolo 19, comma 3 del d.lgs. 546/1992 secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. La ricorrente si lamentava del fatto che il padre donante, prima di ricevere l’intimazione di pagamento, aveva ricevuto ben tre avvisi di accertamento per i medesimi tributi e non li aveva mai impugnati, chiedendo l’annullamento della sentenza precedentemente emessa.
La soluzione:
la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Soggetto passivo ICI è effettivamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile ma la mancanza di detta qualità deve essere fatta valere in opposizione all'avviso di accertamento” non tanto in quanto “… dalla mancata opposizione … discende la qualità di soggetto passivo” ma in quanto “… dalla mancata opposizione discende la non contestabilità, per motivi di merito, della pretesa tributaria.”.
Ciò, rileva la Corte, in virtù del necessario bilanciamento tra le esigenze della difesa e quelle della certezza del diritto. L'ingiunzione di pagamento preceduta dall'avviso di accertamento non impugnato infatti, ha la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel precedente avviso di accertamento, ormai consolidatosi in considerazione della sua mancata opposizione. L’impugnazione dell’Intimazione è avvenuta sulla base di motivi che fanno riferimento al merito della pretesa fiscale, con riferimento non già all'esistenza o meno del credito ma all'individuazione del soggetto passivo che avrebbero pertanto dovuto essere fatte valere impugnando l'avviso di accertamento.
Il contribuente pertanto ha tardato eccessivamente nel proporre impugnazione delle comunicazioni, a vario titolo ricevute dalla società incaricata della riscossione, e si è trovato per la sua inerzia, alla fine costretto, a distanza di anni dalla donazione e pur avendo goduto di due pronunce giudiziarie a suo favore, all’adempimento dell’obbligazione di pagamento delle annualità dell’I.C.I. contestate, pure in assenza dei presupposti sostanziali dell’imposizione.
Ciò dimostra la particolare importanza di prestare sempre la massima attenzione alle comunicazioni ricevute in materia tributaria dagli enti preposti e di non restare mai colpevolmente inerti, magari sulla (pure fondata) base di una presunta completa estraneità alle vicende contestate.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Salvatore Bidera Miceli
Bidera Miceli Studio Legale Avv. Salvatore - Palermo, PA
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 6 articoli dell'avvocato
Michele Corbosiero
-
La separazione di fatto impedisce al coniuge straniero l’acquisto della cittadinanza ?
Letto 445 volte dal 08/05/2020
-
È sufficiente la sentenza di separazione per ottenere il rimborso delle spese straordinarie dei figli minori ?
Letto 256 volte dal 07/05/2020
-
È davvero necessario il notaio per il trasferimento di un immobile nelle separazioni consensuali ?
Letto 283 volte dal 05/05/2020
-
COVID-19: Perché la Calabria non può riaprire il servizio ai tavoli dei bar, accolta la richiesta di annullamento dell'o...
Letto 76 volte dal 10/05/2020
-
In tema d'imposta sulle successioni, la natura e il valore di un terreno derivano dalla qualificazione del PRG, anche se...
Letto 228 volte dal 14/01/2016