È sufficiente la sentenza di separazione per ottenere il rimborso delle spese straordinarie dei figli minori ?
Cassazione Civile Sez. 6 Ordinanza n. 4513 del 21.02.2020
Avv. Michele Corbosiero
di roma
Letto 256 volte dal 07/05/2020
In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l' effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, rendendosi dunque necessario un nuovo titolo esecutivo.
Le cronache sono costellate di piccoli e grandi problemi, talvolta veri e propri dispetti che i genitori si fanno reciprocamente, spesso senza ricordarsi della strumentalizzazione dei figli stessi, che ciò costituisce. Le giornate che i figli devono trascorrere con l’uno o con l’altro genitore e il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento costituiscono occasione ideale e pretesto ricorrente per vere e proprie ripicche legate alla frustrazione. In tutto questo, un momento particolarmente critico è proprio quello dello scambio, solitamente settimanale, tra i due genitori, dei figli, vissuto con grande difficoltà e qualche imbarazzo.
La legge - è bene ricordarlo - stabilisce espressamente (all’articolo 155, così come modificato dal d.lgs. 28.12.2013 n. 154) che “Anche in caso di separazione personale dei genitori … il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole … fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli …” soggiungendo anche che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”. Lo stesso articolo, in merito ai rapporti coi genitori precisa anche che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
È bene anche precisare fin da subito che l’assegno periodico di mantenimento, previsto dal citato articolo, comprende le spese ordinarie mente ne restano escluse quelle c.d. straordinarie.
La legge tace in merito alla individuazione delle spese c.d. straordinarie, lasciando all’interprete la necessità di puntualizzarle. In proposito, la giurisprudenza presta un primo autorevole soccorso all’interprete quando la Corte di Cassazione (Sentenza n. 925 del 2005) stabilisce che "le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a tiolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario". Sulla base di questa definizione, sono state ritenute spese di carattere ordinario quelle alimentari, per l’igiene personale, per il vestiario, quelle ricreative nonché quelle per regali, spostamenti e per l’acquisto di libri e ancora quelle legate alle visite mediche, all’acquisto di farmaci da banco e di baby-sitting ma anche quelle legate a prestazioni sanitarie mutuabili. In altri termini si possono ritenere comprese in questa categoria quelle spese che, sebbene non siano mensilmente ricorrenti, abbiano carattere di prevedibilità in un determinato lasso di tempo.
Non rientrano pertanto nella definizione di spese ordinarie, costituendo spese straordinarie, quelle occasionali, quelle legate a delle contingenze imprevedibili ovvero quelle non rientrano nella consuetudine di vita dei figli, anche tenuto conto del livello sociale della famiglia nella quale sono stati inseriti. Costituiscono spese straordinarie quelle riguardanti particolari momenti della sfera scolastica, sportiva, ludica e ricreativa ma anche medico-sanitaria che non rientrino tra quelle esigenze ordinarie dei figli.
Va ricordato come le scelte più importanti inerenti ai figli debbano essere concordate tra i genitori, i quali devono quindi fornire il loro contributo nell’educazione della prole. Infatti, il citato articolo 155 prevede che “… Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”, precisando infine che “In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”. Coerentemente le spese straordinarie sono normalmente suddivise nella misura del 50%, con la necessità di del consenso preventivo dell’altro coniuge, specialmente se superiori ad una certa cifra.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza in esame conferma la necessità, per il coniuge separato o divorziato che intenda ottenere forzosamente dall’altro coniuge, inadempiente, il rimborso della quota di competenza delle spese straordinarie sostenute per i figli, di munirsi di un titolo esecutivo specifico, non essendo sufficiente la sentenza o il verbale omologato della separazione anche se questo preveda, per accordo dei coniugi o per provvedimento del giudice, l’obbligo di tale rimborso.
In particolare, il caso verte intorno alla richiesta giudiziale, formulata dalla moglie nei confronti del marito, di condanna al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie sostenute per i 4 figli della coppia. A seguito della relativa sentenza di accoglimento della domanda, con conseguente condanna alle spese, il marito aveva proposto appello, lamentando l’inutilità di tale procedura giudiziale perché volta all’ottenimento di un titolo esecutivo preesistente e costituito dalla sentenza di divorzio tra i due, la quale avrebbe già garantito la possibilità di esecuzione nei confronti del marito.
La Cassazione si trova a decidere in relazione al provvedimento con il quale il Tribunale, nella sua funzione di giudice di appello aveva rigettato l’eccezione formulata in relazione al difetto d’interesse della moglie la quale sarebbe stata già munita di un titolo esecutivo costituito dal verbale di omologa della separazione consensuale, sulla base del “… principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ove l'inadempienza si riferisca all'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli si rende necessaria l'acquisizione di un titolo esecutivo specifico …”.
Per precisione, il Tribunale aveva ritenuto infondata l’eccezione “… relativa alla mancata concertazione preventiva tra i coniugi in relazione alle spese sostenute, essendo state provate le voci di credito mentre in relazione all'attività sportiva risulta emersa la corresponsione in passato da parte del padre di esborsi relativi all'attività stessa …”.
La Corte nella sentenza in commento ha ritenuto manifestamente infondata la questione proposta dal ricorrente precisando, come da orientamento consolidato in giurisprudenza, che “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore” mentre “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l' effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.”.
In definitiva il coniuge al quale non vengono rimborsate le spese straordinarie previste per il mantenimento dei figli dovrà quindi obbligatoriamente dotarsi si un titolo diverso da quello del provvedimento che stabilisce la separazione o il divorzio attraverso una specifica azione giudiziaria, volta al riconoscimento non tanto e non solo del diritto del coniuge ad essere rimborsato ma soprattutto dell’ammontare del dovuto che deve essere specificamente dimostrato dal ricorrente.
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