La diversità dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile -rispetto a quelli prescritti per l'assegno di mantenimento- non esclude che si possa tenere conto delle condizioni economiche presenti all'atto della separazione quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi nel corso dell'istruttoria processuale. L'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, nel consentire la decorrenza dell'assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non ha introdotto una regola generale e, di conseguenza, detta disposizione si limita a conferire al Giudice un potere discrezionale che rappresenta un temperamento al principio in virtù del quale l'assegno divorzile -trovando esso la propria fonte nel nuovo status delle parti rispetto al quale la sentenza del Giudice ha efficacia puramente costitutiva- decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Questo potere può essere esercitato anche in assenza di un'espressa richiesta di parte ma, avendo natura discrezionale, il suo esercizio richiede una apposita motivazione che possa giustificare la deroga del predetto principio.