La convivenza di fatto dell’ex moglie e la nascita di un figlio dal nuovo partner, fanno venir meno il diritto della stessa all’assegno di mantenimento. E’ quanto disposto dal Trib. Lamezia Terme, sezione civile, nel decreto 1° dicembre 2011 (Pres. Ianni, est. Danise). Il caso riguardava l’ex marito che, a causa della convivenza more-uxorio intrapresa dall’ex coniuge con un nuovo compagno, aveva chiesto l’esenzione dall’obbligo di versarle l’assegno di mantenimento. L’ex moglie, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, conseguentemente, la conferma dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, non essendo, a suo parere, mutate le sue condizioni economiche. La domanda del ricorrente presuppone l’analisi di una vexata quaestio giuridica, in quanto sarà necessario stabilire se la convivenza more uxorio intrapresa dalla ex coniuge, alla quale era stato riconosciuto l’assegno di mantenimento, incida o meno su tale beneficio. Tale quesito è stato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, in seno al quale sono emersi due contrapposti orientamenti. In particolare, l’uno considera la convivenza more-uxorio priva del carattere di stabilità tale da giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento (Cass. sent. n. 1096/2010), per cui viene meno tale possibilità; l’altro, giudica la nuova convivenza idonea a escludere la rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio quale parametro dell’adeguatezza dei mezzi che devono essere garantiti all’ex coniuge in sede di separazione (Cass. sent. n. 17195/11). Con la suddetta sentenza, n. 17195/11, la Suprema Corte ha adeguato il proprio giudizio alle esigenze ed ai criteri di equità sociale imposti dal nostro ordinamento, in virtù dei quali, “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune – analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio – la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto. A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno, fondato sulla conservazione di esso” (Cass. sent. n. 17195/11). Tale orientamento è stato condiviso dal Collegio, che ha inoltre precisato che, il carattere di stabilità della relazione dell’ex moglie, peraltro non contestato dalla stessa, appare certificato dalle annotazioni negli atti di stato civile forniti dal ricorrente e, come tale, idoneo a giustificare la sospensione del versamento dell’assegno di mantenimento. Se così non fosse, si giungerebbe a stabilire paradossalmente che l’ex marito dovrebbe contribuire alla crescita ed al mantenimento del figlio nato dalla nuova relazione instaurata dall’ex coniuge, in palese contrasto con le esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale. Per tali ragioni, il Collegio ha accoltola domanda, e modificato il provvedimento di separazione, disponendo che il ricorrente non sarà più tenuto a versare l’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie.