La casa utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza non può essere considerata la residenza familiare e, pertanto, non può essere assegnata a uno dei due in sede di separazione. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 14553/2011 che ha accolto il ricorso del marito nei confronti della ex moglie alla quale il giudice aveva assegnato la casa delle vacanze in sede di separazione. Secondo la Cassazione, al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché era unita. L'assegnazione, infatti, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immiobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro bene di cui i coniugi avessero la disponibilità