Separazione. Assegnazione della Casa Coniugale. Spese su cose comuni sono di competenza del coniuge assegnatario.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI - 1 - ORDINANZA 7 maggio 2018, n.10927 MASSIMA
Avv. Alberto Sagna
di Roma, RM
Letto 251 volte dal 28/02/2019
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI - 1 - ORDINANZA 7 maggio 2018, n.10927 MASSIMA L’assegnazione della casa coniugale non esonera il coniuge assegnatario dal pagamento delle spese correlate all’abitazione, ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione delle cose comuni poste a servizio dell’abitazione familiare. Con riguardo invece alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla sep
Con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. il P. ha imputato al Tribunale di avere disposto la compensazione del suo credito restitutorio per le quote di Tarsu, da lui corrisposte nel periodo successivo all’assegnazione dell’abitazione coniugale, nel quale il debito gravava invece sul coniuge assegnatario, con un insussistente credito restitutorio della D.F. , in relazione alle somme da lei spese per le utenze domestiche dell’abitazione coniugale.
Il motivo è fondato per le ragioni che si illustreranno di seguito, dopo avere precisato che l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (Cass. n. 18476/2005). In tal senso la sentenza impugnata è condivisibile.
Con riguardo invece alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (Cass. n. 10942/2015, n. 18749/2004). Da questo principio di diritto la sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata, dovendosi ribadire che nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall’art. 316 bis, comma 1, c.c..
Le pronunce richiamate nella memoria D.F. , prevedendo che il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, sia legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso (Cass. n. 6819/2017, n. 27653/2011), non si riferisce al caso - come quello in esame - in cui le spese siano state sostenute da entrambi i coniugi per la famiglia e, quindi, anche per i figli, senza possibilità di distinguere tra quelle destinate all’una e agli altri. Il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non è un’occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale.
La censura riguardante il governo delle spese di entrambi i gradi di merito è assorbita.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, che dovrà fare applicazione dei predetti principi nella concreta fattispecie e provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Altri 37 articoli dell'avvocato
Alberto Sagna
-
ASSEGNO DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE - NON SPETTANZA AB ORIGINE - VA RESTITUITO PER INTERO: CASS.CIV, Ordinanza n.3...
Letto 0 volte dal 07/02/2024
-
Assegno di divorzio non spetta alla moglie che decida di non lavorare e di non mettere a frutto le proprie capacità e re...
Letto 672 volte dal 13/09/2022
-
Assegno di separazione e divorzio: in sede di separazione non è possibile fare accordi anche per il divorzio.
Letto 407 volte dal 29/09/2021
-
Assegno mantenimento per figli puó essere aumentato in relazione alla crescita dei minori
Letto 587 volte dal 07/12/2020
-
Affido minore e pernotti del minore con l'altro genitore. La Cassazione fa chiarezza.
Letto 503 volte dal 28/09/2020