Le Sezioni Unite sottolineano che l'art. 12 sexies, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 74) delinea una fattispecie di reato, nella parte precettiva, del tutto autonoma rispetto all'art. 570 c.p., la cui condotta (“Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene [...]”) delinea una precisa e specifica fattispecie integrata dalla violazione di un provvedimento del giudice. Il richiamo all'art. 570 c.p. è, quindi, limitato soltanto alla pena. In mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, siffatto rinvio deve intendersi riferito - in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale - al primo comma dell'art. 570 c.p., che costituisce l'opzione più favorevole all'imputato. In conclusione, la tesi secondo la quale il primo comma dell’art. 570 c.p. si riferirebbe all’inadempimento di obblighi di matura morale, mentre il comma successivo a quelli di natura economica, non può essere accolta, secondo le Sezioni Unite. L’assistenza, cui si riferisce il primo comma, deve intendersi come "cura e aiuto reciproco in ogni circostanza", a prescindere da considerazioni di tipo economico. Diversamente dal secondo comma, che si riferisce ai mezzi di sussistenza, il primo comma si riferisce a quei bisogni che vanno al di là degli obblighi tesi a non far mancare al coniuge e ai figli ciò che appare indispensabile per la loro esistenza.