Afferma la Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza 30 settembre 2011, n. 20075: - che la preferenza per l’affido condiviso non esclude «la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi, avuto riguardo all’interesse dei minori»; - che, nel caso in esame, l’analisi del comportamento del ricorrente ha evidenziato «poca sintonia con l’interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità», così come comprovato dalla permanente conflittualità con la moglie e dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; - che si deve conseguentemente disporre l'affido esclusivo in favore della madre. Non è poi da sottovalutare che sussistono poi forti contraddizioni anche in ordine alle condizioni economiche del ricorrente: - questi, da un lato, afferma che l’assegno di mantenimento, posto a suo carico in primo grado, è «eccessivo rispetto alle sue capacità economiche, non beneficiarie di un lavoro stabile né di una occupazione»; - ma, dall’altro, chiede che venga disposto dal Giudice «.. l’affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sé, adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie». La Cassazione, quindi,e respinge il ricorso, e conferma le decisioni assunte in Appello, ovvero l’affidamento esclusivo dei figli alla donna.