No all'affido condiviso nel caso di conflittualità permanente trai genitori e mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre
Cassazione, Sezione I, 30 settembre 2011, n. 20075
Avv. Maria Martignetti
di Roma, RM
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Afferma la Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza 30 settembre 2011, n. 20075: - che la preferenza per l’affido condiviso non esclude «la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi, avuto riguardo all’interesse dei minori»; - che, nel caso in esame, l’analisi del comportamento del ricorrente ha evidenziato «poca sintonia con l’interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità», così come comprovato dalla permanente conflittualità con la moglie e dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; - che si deve conseguentemente disporre l'affido esclusivo in favore della madre. Non è poi da sottovalutare che sussistono poi forti contraddizioni anche in ordine alle condizioni economiche del ricorrente: - questi, da un lato, afferma che l’assegno di mantenimento, posto a suo carico in primo grado, è «eccessivo rispetto alle sue capacità economiche, non beneficiarie di un lavoro stabile né di una occupazione»; - ma, dall’altro, chiede che venga disposto dal Giudice «.. l’affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sé, adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie». La Cassazione, quindi,e respinge il ricorso, e conferma le decisioni assunte in Appello, ovvero l’affidamento esclusivo dei figli alla donna.
Cassazione, Sezione I, 30 settembre 2011, n. 20075
Presidente Luccioli – Relatore Bisogni
…..omissis …..
Rilevato che:
1. F.B. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini nel giudizio di separazione promosso nei suoi confronti da L. M. Lamenta il B. l'affidamento in via esclusiva dei figli alla M. e chiede che la sentenza della corte bolognese sia cassata al fine di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la casa paterna e la conseguente riduzione del contributo di mantenimento per i minori.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 155 cod.
civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: "vero che, ai sensi dell'art.155 c.p.c. il giudice è tenuto a disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, salvo che sussistano specifiche e comprovate situazioni di inidoneità genitoriale, nel senso che la convivenza del minore con uno dei genitori possa risultare pregiudizievole per il primo al punto di determinare nel giudicante il convincimento che l'affidamento esclusivo costituisca in tali casi l'unica soluzione idonea a salvaguardare l'interesse del minore?"
4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Deduce il ricorrente che l’accertata circostanza della capacità del B. di garantire ai figli, qualora andassero a convivere con il medesimo, un'esistenza agiata, costituisce senza dubbio un importante elemento in favore del giudizio di idoneità del ricorrente quale genitore coaffidatario, presso la cui abitazione collocare preferibilmente i figli, rendendo ingiustificata la decisione della Corte di appello di affidare i minori esclusivamente alla madre (anche) a causa della indigenza economica del padre.
5. Non svolge difese l'intimata.
6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
Ritenuto che:
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La riforma dell'art. 155 del codice civile segna sicuramente l'affermazione di una preferenza per l'affido condiviso dei minori senza però escludere la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi avuto riguardo all'interesse preminente dei minori.
2. Il secondo motivo contesta la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo una sua contraddittorietà che appare smentita dalla lettura della motivazione stessa.
In particolare la Corte bolognese ha messo in rilievo la contraddittorietà delle affermazioni del B. che, da una parte, ha ritenuto l'assegno di mantenimento disposto in primo grado dal Tribunale di Rimini eccessivo rispetto alle sue capacità economiche non beneficiarie di un lavoro stabile né di una occupazione e, d'altro lato, ha insistito per ottenere l'affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sé adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie.
Tuttavia la decisione della Corte di appello di non accogliere allo stato la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli non è stata affatto giustificata da valutazioni di ordine economico, ma di carattere personale e in particolare sulla base del comportamento del B. che la Corte ha considerato poco in sintonia con l'interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità (conflittualità permanente con la M., mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento);
3. pertanto anche il secondo motivo di ricorso è infondato e il ricorso va respinto.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/1200
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