È risarcibile il danno morale patito dal coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra la parti uno stato di separazione personale, purchè si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara. La separazione in sè e per sè non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. E', tuttavia, necessario dimostrare che, nonostante la separazione, i coniugi siano legati da un vincolo affettivo particolarmente intenso.