La determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. il ricorrente lamentava in sede di reclamo che il tribunale avesse escluso mutamenti nel rapporto fra le condizioni reddituali degli ex coniugi e ribadiva il concreto miglioramento conseguito per la F. mentre non ha mai dedotto la necessità di rivalutare l'adeguatezza dei redditi di quest'ultima rispetto al tenore di vita matrimoniale in forza del nuovo L. n. 898 del 1970, art. 5. Questione implicante un diverso accertamento in fatto e, come tale, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. D'altra parte con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha evidenziato che con la sentenza n. 3596/85 il Tribunale di Roma, nell'affermare il diritto della resistente a vedersi riconosciuto un assegno di divorzio, ha posto a base di tale statuizione la diversa consistenza reddituale dei coniugi, individuando la F. come soggetto sfavorito rispetto all'ex marito, che percepiva maggiori redditi da lavoro rispetto a quelli che la donna ricavava dall'impiego presso l'INPS, sperequazione ancora esistente, atteso che nè la circostanza del sopravvenuto pensionamento della resistente - che anzi aveva presumibilmente comportato una contrazione dei redditi da stipendio in precedenza goduti - nè quella della percezione del trattamento di fine rapporto (in quanto destinato a compensare proprio tale contrazione) assumevano utile rilievo nella concreta fattispecie, al pari del resto della sopravvenuta indipendenza economica delle figlie, atteso che l'assegno di divorzio era finalizzato al mantenimento personale della F., mentre risultava previsto dalla citata sentenza n. 3596/85 uno specifico contributo da parte del padre per le necessità di vita della prole La corte di merito, dunque, ha ribadito "l'immutata ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento, del diritto all'assegno in questione da parte della resistente" e ha confermato il decreto impugnato con il quale il primo giudice aveva rapportato in via equitativa la misura dell'assegno in precedenza stabilita alla svalutazione monetaria sopravvenuta, mai corrisposta dal D.S..