La sentenza n. 4917 della 3^ Sez. Civile della Corte di Cassazione, depositata il 28.02.2011, farà sicuramente discutere, perchè conferma il principio di diritto secondo cui “Una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione in favore di uno di essi ad abitare la casa stessa (in questo caso la nuora con i nipoti), non è opponibile al comodante (proprietario) allorchè lo stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell’urgenza e non della previsione, ai sensi dell’articolo 1809 c.c.“. Tizia, proprietaria di un appartamento, lo concede in comodato al figlio Caio e alla nuora Mevia perchè sia utilizzato come casa familiare; a seguito di procedimento di separazione, la casa viene assegnata a Mevia quale genitore affidatario del figlio nato dal matrimonio. Successivamente, Tizia riceve una lettera da un altro figlio (presso la cui abitazione è ospitata), il quale le comunica la propria intenzione di non ospitarla più per ragioni personali; pertanto, agisce nei confronti di Mevia per far dichiarare cessato il rapporto di comodato precario dell’immobile – concesso quale casa familiare – per ragioni di necessità ai sensi dell’art. 1809 cod. civ. (il quale stabilisce, al 2^ comma, che “Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata“). Il tribunale di Lecce accoglie la domanda di Tizia; la Corte d’Appello di Lecce conferma la sentenza di primo grado. Mevia, allora, propone ricorso in Cassazione, lamentando – tra le altre cose – che la Corte d’Appello avrebbe disatteso il provvedimento giudiziale di assegnazione dell’appartamento de quo quale casa familiare in quanto affidataria del figlio nato dal matrimonio con Caio. La Suprema Corte precisa che il provvedimento di assegnazione dell’appartamento di proprietà di Tizia quale casa familiare alla nuora Caia – emesso nei limiti di cui all’art. 155, 4^ comma, cod. civ. – non può essere opposto alla prima (in qualità di comodante) allorquando sopravvenga una situazione di assoluto bisogno (com’è avvenuto nel caso in specie) urgente e non prevedibile (come stabilito dall’art. 1809 cod. civ. sopra citato). Questo principio trova già un autorevole precedente (richiamato nella sentenza in commento) nella sentenza della Cassazione civile a S.U. n. 13603 del 21.07.2004, nella quale si legge che ” In ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la forma e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione in capo alla persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c.“; successivamente, la Suprema Corte si è pronunciata nello stesso senso con la sentenza n. 9253 del 04.05.2005. Si discosta, invece, da questo orientamento la sentenza della Cass. Civ., 3^ Sez., n. 15986 del 07.07.2010, secondo cui, nell’ipotesi di comodato senza termine (c.d. comodato precario) , il termine “di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli” (in senso conforme, Cass. civ. n.10258 del 1997) ; di conseguenza, non costituisce condizione legittimante la richiesta di restituzione del bene concesso in comodato la “sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno”. In ogni caso, la Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha rigettato il ricorso di Mevia, condannando quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 28.02.2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA